PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e all'autoimpiego).

      1. Al fine di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato, di durata superiore a dodici mesi, con lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di un anno a causa di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, riconoscono ai datori di lavoro e ai lavoratori appositi incentivi all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, forme d'imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito e deduzioni dal reddito imponibile.
      2. Le disposizioni di incentivo all'occupazione e allo sviluppo adottate con leggi e regolamenti regionali, nell'ambito della potestà concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono adottate nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti o desumibili dalla legislazione statale vigente, delle competenze legislative statali in materia di immigrazione, tutela della concorrenza e perequazione delle risorse finanziarie, nonché nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 120 della Costituzione.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di abolizione dei limiti di età per l'accesso al mercato del lavoro).

      1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

      «6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è

 

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soggetta a limiti di età, fatta eccezione per i soli concorsi pubblici indetti per il reclutamento di personale militare e di polizia».

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di prevedere espressamente limiti di età nell'assunzione dei lavoratori e negli annunci pubblicitari di assunzione.
      3. Ai datori di lavoro e agli intermediari pubblicitari che violano la disposizione di cui al comma 2 è applicata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 3.
(Percorsi formativi).

      1. Presso i centri per l'impiego e gli uffici di collocamento privati sono istituiti appositi uffici e sportelli per i soggetti di cui all'articolo l, finalizzati all'organizzazione di banche dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché alla predisposizione di percorsi formativi e di ricollocazione professionale dei medesimi soggetti.
      2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di accedere gratuitamente a puntuali informazioni in merito alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti e all'offerta formativa esistente sul territorio nazionale, regionale e locale. Essi hanno inoltre diritto a servizi gratuiti di orientamento e all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, nel corso della vita lavorativa, di percorsi, anche individuali, di apprendimento e di formazione professionale.

Art. 4.
(Cooperative).

      1. Alle cooperative e alle società di persone costituite dai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

 

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Art. 5.
(Ricollocazione professionale).

      1. Per la ricollocazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1 sono promosse, in via prioritaria, da parte delle amministrazioni pubbliche, convenzioni con cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani e società di persone a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dagli stessi lavoratori, per l'affidamento all'esterno di attività e di servizi.

Art. 6.
(Incentivi alle assunzioni).

      1. Nelle aree territoriali ricomprese nell'obiettivo «Convergenza», di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e comunque in tutte le aree territoriali con tasso di disoccupazione superiore al 10 per cento, l'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito dal contributo attribuito nella forma di credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è fissato, fino al 31 dicembre 2010, nella misura di 300 euro qualora il datore di lavoro proceda all'assunzione di soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge. Nelle altre aree territoriali il medesimo contributo è fissato nella misura di 200 euro per l'assunzione di ciascuno dei soggetti di cui al citato articolo 1.

Art. 7.
(Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego).

      1. Possono essere ammesse ai benefìci in favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, anche le società, comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte

 

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all'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, composte esclusivamente o prevalentemente da soggetti di età compresa tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, che detengono la maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione, e che presentano progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 185 del 2000.

Art. 8.
(Riassunzione di lavoratori licenziati).

      1. All'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «I lavoratori licenziati da un'azienda con più di quindici dipendenti, in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda, qualora la stessa proceda, nei tre anni successivi dalla data del licenziamento, ad un aumento dell'organico del personale».

Art. 9.
(Disciplina dei licenziamenti individuali).

      1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 11 maggio 1990, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei confronti dei datori di lavoro che assumono presso la loro azienda lavoratori licenziati di età superiore a quarantacinque anni».

Art. 10.
(Agevolazioni contributive).

      1. Il datore di lavoro che procede all'assunzione dei soggetti di cui all'articolo 1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.

 

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      2. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, dopo le parole: «per i lavoratori di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «nonché per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di un anno in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo,».
      3. Per favorire la copertura assicurativa previdenziale dei soggetti di cui al presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2008 è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un apposito fondo, alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché da una dotazione iniziale di importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da porre a carico del bilancio dello Stato.

Art. 11.
(Contratti a progetto).

      1. I soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere assunti, per un periodo massimo di sei mesi, con contratto di lavoro a progetto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 3), della legge 14 febbraio 2003, n. 30.
      2. Al datore di lavoro, qualora al termine del contratto di cui al comma 1 assuma il lavoratore con contratto a tempo indeterminato, è attribuito un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, fissato nella misura di 300 euro. In alternativa, il datore di lavoro può versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.

Art. 12.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 800 milioni

 

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di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

          a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

          b) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

          c) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

          d) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;

          e) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;

          f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;

          g) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni;

          h) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;

          i) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e successive modificazioni;

          l) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni;

          m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.